Statuto della Società Italiana di Storia delle Religioni

Statuto approvato durante l’adunanza generale dei soci della Società il 24 novembre 1951

Art. 1 -­ È costituita la Società di storia delle religioni (S.S.R.), aderente alla “International Association for the Study of the History of Religions” (I.A.S.H.R.).

Art. 2 – La S.S.R. coopera in Italia all’incremento e alla diffusione degli studi di Storia delle religioni nell’ambito degli statuti della I.A.S.H.R. e nello spirito di essa.

Art. 3 ­‐ La S.S.R. ha carattere puramente scientifico e possono farne parte quanti hanno interesse allo studio storico delle religioni in genere o delle singole religioni in particolare.

Art. 4 ­‐ La S.S.R. è retta da un Consiglio di nove membri composto di un Presidente, un VicePresidente, un Segretario, un Tesoriere e cinque Consiglieri.

Art 5 ­‐ I membri del Consiglio sono eletti tra i soci della Società a maggioranza a scrutinio segreto. Essi durano in carica due anni, e possono essere rieletti. In caso di vacanza il posto sarà provvisoriamente coperto per designazione del Consiglio.

Art. 6 – I Soci si riuniscono in Assemblea generale una volta all’anno per invito del Presidente. L’Assemblea discute e approva la relazione annuale del Consiglio e il bilancio; esamina le proposte presentate dal Consiglio e dai soci; provvede al rinnovamento del Consiglio scaduto; propone eventuali modifiche dello Statuto sociale.

Art. 7 – La Società può riunirsi in assemblea straordinaria per deliberazione del Consiglio, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci

Art. 8 – Il Consiglio si riunisce normalmente ogni trimestre, ed eventualmente in via straordinaria su convocazione del Presidente. Esso prepara il programma dei lavori della Società, amministra i fondi sociali, provvede ai rapporti con la I.A.S.H.R.

Art. 9 – I nuovi Soci sono ammessi per deliberazione del Consiglio dietro loro domanda presentata da due soci.

Art. 10 – La S.S.R. tiene delle riunioni periodiche dedicate alle comunicazioni scientifiche dei Soci e di altri studiosi eventualmente invitati dal Consiglio. Essa organizza conferenze ed altre manifestazioni. Collabora alle iniziative della I.A.S.H.R. e partecipa ufficialmente ai Congressi internazionali di Storia delle religioni organizzati dalla I.A.S.H.R.

Art. 11 ­‐ È ammessa la costituzione di Sezioni locali che abbiano almeno dieci membri. L’attività delle singole Sezioni si svolge d’accordo col Consiglio della S.S.R.

Art. 12 – L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio.

Art. 13 – I soci versano un contributo finanziario pagando una quota annuale di lire mille. Il pagamento dovrà effettuarsi entro il 1° trimestre dell’anno finanziario.

Art. 14 ‐ Studiosi italiani e stranieri possono essere nominati soci onorari dellaS.S.R. su proposta del Consiglio ratificata dall’Assemblea. Essi non sono tenuti ad alcun versamento.

Art. 15 – La sede della S.S.R. è l’Istituto di studi storico-­‐religiosi dell’Università di Roma, Città Universitaria, Facoltà di Lettere.

Versione approvata dal Direttivo il 29.9,2014 – Letta e approvata articolo per articolo nell’Assemblea Generale del 20.11.2014

Art. 1 – È costituita la Società Italiana di Storia delle Religioni (SISR), aderente alla International Association for the History of Religions (IAHR) e alla EASR (European Association for the Study of Religions).

Art. 2 – La SISR si prefigge di valutare, promuovere, realizzare e coordinare iniziative scientifiche e culturali atte a favorire la ricerca e la diffusione degli studi di Storia delle Religioni in Italia e nell’ambito dei principi che ispirano lostatuto della IAHR e della EASR. La Società è apolitica, volontaria, non confessionale e ha una struttura democratica.

Art. 3. ‐ La SISR ha carattere accademico e scientifico e possono farne parte quanti coltivano lo studio storico delle religioni in genere o delle singole religioni in particolare.

Art. 4. – La SISR è retta da un Consiglio di tredici membri composto di un Presidente, un VicePresidente, un Segretario, un Vice-Segretario, un Tesoriere, un Vice-Tesoriere e sette Consiglieri, uno dei quali è delegato per il sito internet. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società a ogni effetto di fronte a terzi.

Art. 5 – I membri del Consiglio sono eletti tra i soci della Società a maggioranza dei presenti a scrutinio segreto. Essi durano in carica quattro anni. Non possono rimanere nella stessa carica per più di due mandati consecutivi e nelle varie cariche per più di quattro mandati complessivamente. Qualora venga meno uno dei membri, sarà sostituito mediante cooptazione del Consiglio e il nuovo eletto durerà in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Art. 6 – I Soci si riuniscono in Assemblea generale almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente. L’Assemblea discute e approva la relazione annuale del Consiglio e il bilancio; esamina le proposte presentate dal Consiglio e dai soci e delibera sulle stesse; provvede al rinnovamento del Consiglio o delle cariche eventualmente rimaste vacanti. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La votazione è valida se vi prende parte almeno il 20% degli iscritti.

Art. 7. – L’Assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci per deliberare sulle modifiche statutarie e lo scioglimento della società. Per tali delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza degli iscritti, in prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno il 20% degli iscritti.

Art. 8. – Il Consiglio si riunisce di norma ogni semestre, ed eventualmente in via straordinaria su convocazione del Presidente. Esso elabora il programma dei lavori della Società, amministra i fondi sociali e il patrimonio, intrattiene i rapporti con la IAHR e con l’EASR. Delibera col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Art. 9. – I nuovi Soci sono ammessi per deliberazione dell’Assemblea, sentito il parere del Consiglio, dietro loro domanda presentata da due soci. Sono inoltre soci di diritto, a richiesta, i docenti universitari di ruolo, di prima e di seconda fascia, e i ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato) di Storia delle religioni (attuale settore scientifico disciplinare M-STO/06).

Art. 10. – La SISR tiene delle riunioni periodiche dedicate alle comunicazioni scientifiche dei Soci e di altri studiosi eventualmente invitati dal Consiglio. Essa organizza conferenze e altre manifestazioni. Collabora alle iniziative della IAHR e dell’EASR e partecipa ufficialmente ai Congressi internazionali di Storia delle religioni organizzati dalla IAHR e dall’EASR.

Art. 11– È ammessa la costituzione di Sezioni locali che abbiano almeno dieci membri. L’attività delle singole Sezioni si svolge d’accordo col Consiglio della SISR.

Art. 12 – L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio.

Art. 13. – I soci versano una quota annuale il cui ammontare è fissato dal Consiglio. Il pagamento dovrà effettuarsi entro il 1° semestre dell’anno finanziario.I soci che per quattro anni consecutivi non versano la quota annuale perdono la qualità di soci dell’Associazione.

Art. 14 – Studiosi italiani e stranieri possono essere nominati soci onorari della SISR su proposta del Consiglio ratificata dall’Assemblea. Essi non sono tenuti ad alcun versamento.

Art. 15 – La sede della SISR è la Sezione storico-religiosa del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni della Sapienza Università di Roma (Piazzale Aldo Moro 5-00185 Roma).

Art. 16 – L’Assemblea, su proposta del Consiglio, può approvare un Regolamento per il funzionamento dell’Associazione.